SINTESI NORMATIVA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS 116/2020
REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Soggetti obbligati:
- Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (di cui all’art. 184 c.3, lett. c), d) e g) (da lavorazioni industriali, artigianali, da attività recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da trattamento acque e depurazione…) se superano i 10 dipendenti;
- Chiunque effettui attività professionale di trasporto rifiuti;
- Imprese ed enti che effettuano attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- Intermediazione/commercio rifiuti senza detenzione;
- Consorzi riconosciuti di imballaggi e particolari tipologie di rifiuti.
Soggetti esonerati:
- Enti e imprese produttori di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui art. 212, comma 8 (produttori di rifiuti non pericolosi o pericolosi non eccedenti 30 kg o 30 al giorno la cui attività di trasporto costituisce parte integrante ed accessoria all’organizzazione dell’impresa, i quali sono iscritti ad apposita sezione cat. 2-bis dell’Albo gestori);
- Le imprese agricole di cui art. 2135 C.C. con volume di affari annuo non superiore ottomila euro;
- Le operazioni nei centri di raccolta limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
- I soggetti esercenti attività ricedenti nell’ambito codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,03, 96.09.02 (es. estetisti , parrucchieri barbieri, tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati e i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in enti o imprese possono adempiere all’obbligo con la conservazione per 3 anni dei FIR o documenti sostitutivi o de documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta rifiuti urbani.
TRASPORTO DEI RIFIUTI – FIR
Obbligatorio per il trasporto di rifiuti effettuato da Enti o imprese.
Sono esclusi dall’obbligo del FIR:
- il servizio pubblico di raccolta;
- il trasporto rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di 5 volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 g/30 l giorno;
- il trasporto di rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle attività agricole e agroindustriali e della silvicoltura effettuati dal produttore in modo saltuario e occasionale per il conferimento al gestore del servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- i trasporti transfrontalieri dei rifiuti anche per il tratto nazionale in quanto sostituito dal documento previsto dalla normativa che regola le spedizioni transfrontalieri;
- la movimentazione di rifiuti esclusivamente dentro le aree private, perché non è considerata trasporto, anche ai fini della non iscrizione all’Albo;
- la movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche percorrendo la via pubblica, se finalizzati al deposito temporaneo e la distanza fra fondi non deve superare 15 km.
RIFIUTI DA MANUTENZIONE
I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
Rimane l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Per le attività di manutenzione delle infrastrutture, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione (art. 193, comma 20).
SANZIONI
Il nuovo comma 9 dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, prevede: Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”.
Viene pertanto esteso il cumulo giuridico non solo al concorso formale, ma anche alla continuazione fra illeciti amministrativi (laddove il soggetto, con più azioni od omissioni di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni.
Tale nuovo regime è concesso alle violazioni degli obblighi di comunicazione MUD, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
L’applicazione della sanzione amministrativa è calcolata per la violazione più grave, aumentata sino al doppio, e non sino al triplo come invece previsto in precedenza.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.